L’eccezione rispetto all'affido condiviso è l’affidamento esclusivo dei figli ad un solo genitore. In quanto eccezione, l'affidamento esclusivo deve essere disposto solo in ipotesi straordinarie, ossia quando uno dei due genitori è fortemente inadeguato alla genitorialità e si crei pericolo di con pregiudizio per la personalità, salute e crescita del figlio. Ovviamente deve essere verificata una incapacità genitoriale e sono irrilevanti violazioni di doveri coniugali o rapporti personali tra i genitori.
Ad es. è stato disposto l’affidamento esclusivo, nel caso:
(i) del genitore che non adempia agli obblighi di mantenimento verso il figlio e risulti incapace di attendere ai compiti di cura, assistenza ed educazione (Cass. sent. n. 26587 del 17.12.2009);
(ii) del genitore che manifesti disinteresse verso i figli e violi sistematicamente gli obblighi di cura e sostegno (Trib. Roma sent. n. 23620/2013);
(iii) del genitore che non abbia relazioni e non veda i figli, pur se non risulti incapace di prendersene cura né sia pericoloso (Trib. Firenze sent. del 21.02.2007);
(iv) del genitore che ostacoli il rapporto dei figli con l’altro genitore impedendone la frequentazione (Trib. Firenze sent. dell’11.02.2008);
(v) del genitore che voglia imporre un credo religioso con modalità pregiudizievoli per lo sviluppo del figlio o tali da impedire il suo naturale inserimento nella società (Trib. Prato sent. del 13.02.2009).
Il Giudice, nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole nel procedimento di separazione, deve far riferimento a due principi: la tutela esclusiva dell’interesse morale e materiale dei figli ed il principio di bigenitorialità.
La tutela esclusiva dell’interesse del minore resta il principio cardine, anche dopo la riforma del diritto di famiglia: è ad esso che il Giudice deve ispirarsi anche quando sceglie tra affidamento condiviso ed esclusivo.
La bi-genitorialità costituisce la regola fondamentale che prescrive che il minore abbia il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Perciò, tutte le volte in cui sia possibile, la regola va attuata disponendo l"affidamento condiviso, mediante il quale, appunto entrambi i genitori mantengono gli stessi diritti e doveri sui figli, con gli stessi poteri e conseguenti responsabilità.
Quando però l’affido condiviso risulta pregiudizievole per il minore perché i genitori non sono in grado di portare avanti un comune progetto di crescita per il figlio, il Giudice può disporre l"affido esclusivo.
L’art. 337 quater c.c., (che ricalca, ampliandolo, il disposto del vecchio art. 155 bis c.c. abrogato dal dlgs. n. 154/2013 prevede testualmente: “Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337 ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 c.p.c. Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.”
Pertanto, nell'affido esclusivo il genitore cui sono affidati i figli esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale su di essi. Ovviamente le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione sono assunte dal genitore affidatario.
Le decisioni di maggiore interesse per i figli sono invece assunte da entrambi i genitori, e quello cui i minori non sono affidati ha il diritto e dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli, potendo ricorre al Giudice allorquando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli per il loro interesse.
L’art. 337 quater, al 3° comma, reca l’inciso: salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli restano comuni. Quando l’assunzione in comune tra i genitori di tali scelte –, è pregiudizievole per il minore, tutte tali decisioni - relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli – possono essere rimesse dal Giudice al genitore cui il figlio è stato affidato in via esclusiva.
Si tratta appunto, del cd. affido super esclusivo del minore o affidamento monogenitoriale di tipo “blindato”. La lontananza materiale del padre, la sua irreperibilità o la indisponibilità nei confronti della madre, depongono a favore di un affidamento definito “super esclusivo” poiché a differenza del modello previsto dall’art. 337 quater comma III cod. civ., anche le decisioni di maggiore interesse per il minore, possono essere assunte dalla madre senza la previa consultazione con l’altro genitore.
Nel caso in cui un genitore sia inadeguato a rivestire il proprio ruolo, si sia reso irreperibile e abbia dimostrato di disinteressarsi totalmente del figlio con grave pregiudizio dell’interesse di questi, il Giudice può disporre tale affido super esclusivo (Trib, Milano, decr. 20/3/2014).