Amministrazione di sostegno

L'amministrazione di sostegno è un istituto che ha lo scopo di tutelare, in modo transitorio o permanente, le persone che - per infermità o menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee - non hanno la piena autonomia nella vita quotidiana e si trovano nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi.
L’amministrazione di sostegno può essere disposta per anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti, persone detenute, malati terminali, anche in previsione di una propria eventuale futura incapacità.
Scopo della norma è quello di andare incontro a tali persone aiutandole nella gestione di negozi e contratti quali: acquistare, vendere, affittare un appartamento o investire somme di denaro, locare un immobile, gestire il patrimonio o la pensione. Il giudice competente è il giudice tutelare che, su richiesta nomina un soggetto che abbia cura della persona e del patrimonio dell’incapace soggetto beneficiario.
Per richiedere l’amministrazione di sostegno si deve presentare un ricorso.
Il ricorso può essere proposto:

  • dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato
  • dal coniuge
  • dalla persona stabilmente convivente
  • dai parenti entro il quarto grado
  • dagli affini entro il secondo grado
  • dal tutore o curatore
  • dal pubblico ministero.
    I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, se sono a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.
    Non basta però che la persona sia incapace per chiedere la nomina di un amministratore: occorre anche un interesse attuale e concreto al compimento di atti che l’interessato non potrebbe compiere da solo.
    Per la presentazione del ricorso non è necessaria l’assistenza di un avvocato.
    L’amministratore di sostegno viene nominato con un decreto del giudice tutelare.
    Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:
  • delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno
  • della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato
  • dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario
  • degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno e quelli che può compiere da solo
  • del limite di spesa che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità
  • della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
    Nella scelta della persona da nominare come amministratore di sostegno, il giudice tutelare preferisce persone dello stesso ambito familiare del beneficiando: coniuge non separato, una persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella, e comunque un parente entro il quarto grado o il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
    Se necessario può nominarsi amministratore una persona estranea (ad es. in caso di conflitto tra i parenti). In tali casi viene di solito nominato un ente pubblico: il Sindaco del Comune di residenza o il CPS.