Una volta nominato, l’Amministratore di Sostegno deve chiedere l’autorizzazione per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che in base al decreto di apertura dell’amministrazione il beneficiario non possa compiere da solo. Questi atti vanno compiuti dall'amministratore di sostegno o dal beneficiario con l’affiancamento dell’amministratore.
Sono da autorizzare dal Giudice Tutelare – come previsto all’art. 411 cod. civ. - gli atti elencati all’art. 374 – 375 -376 cod. civ., ma non occorre che sia sentito il PM.
Si tratta di norme dettate in tema di tutela di minori ma che sono richiamate dall’art. 411 per quanto riguarda l’istituto in discorso.
In particolare si tratta di:
- acquistare beni eccettuati i mobili necessari per l'uso, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
- accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
- fare contratti di locazione di immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;
- promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi;
- alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;
- costituire pegni o ipoteche;
- procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi;
- fare compromessi e transazioni o accettare concordati.
Per l’amministrazione di sostegno tutti gli atti elencati sono di competenza del giudice tutelare.
Per la tutela invece, gli atti dal n. 1 al n. 5 (elencati nel 374 cod. civ.) sono di competenza del giudice tutelare; gli atti dal n. 6 al n. 9 sono di competenza del tribunale su parere del giudice tutelare.