Contratto di appalto

L'appalto è il contratto col quale una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro che l’altra parte (committente) si obbliga a pagare.
Il committente può sempre recedere dal contratto anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno. Il contratto è disciplinato all'art. 1665 e segg. c.c.
L’appaltatore,
- deve fornire la materia necessaria a compiere l'opera (art. 1658 c.c.);
-non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate (art. 1659 c.c.);
-è tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questo fornita (art. 1663 c.c.);
-se si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata è responsabile per la rovina o per il pericolo di rovina dello stesso per 10 anni dal compimento dell'opera (art. 1669 c.c.);
-è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore (1667 c.c.).
L'appaltatore può anche subappaltare l’opera o il servizio, ma ciò deve essere previsto dal contratto. Rimane sempre direttamente responsabile nei confronti del committente.
A norma dell’art. 1661 c.c. il committente può apportare variazioni al progetto, purché il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto. L'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell'opera era stato determinato globalmente.
La disposizione del comma precedente non si applica quando le variazioni, pur essendo contenute nei limiti suddetti, importano notevoli modificazioni della natura dell'opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel contratto per l'esecuzione dell'opera medesima.
Se le variazioni sono necessarie per compiere l'opera a regola d'arte e superano un sesto del prezzo convenuto questo dovrà essere modificato anche con l'intervento del giudice in caso di disaccordo (artt. 1659-1660 c.c.).
A norma dell’art. 1664 c.c. qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati variazioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo. Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendono notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso.
Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato.
Il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l'opera compiuta.
La verifica deve essere fatta dal committente appena l'appaltatore lo mette in condizioni di poterla eseguire.  Se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine, l'opera si considera accettata.  Se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica.
Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera è accettata dal committente.
ll diritto di controllo consiste nella facoltà di vigilanza sulle modalità di esecuzione dell'opera. In ogni caso il committente non può ledere l'autonomia esecutiva dell'appaltatore.
L'appaltatore è tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questo fornita, se si scoprono nel corso dell'opera e possono comprometterne la regolare esecuzione.
Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare allo appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta (art. 1667 c.c.), In caso di vizi o difformità dell'opera può chiedere che siano eliminati o, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto (art. 1668 c.c.); entro un anno deve denunziare all'appaltatore i vizi relativi alla possibile rovina di edifici (art. 1669 c.c.).