La legge Cirinnà – legge n. 76/2016 - che ha disciplinato le unioni civili disciplina anche la coppia di fatto e prevede il contratto di convivenza.
L’art. 36 recita: Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
La convivenza necessita di una dichiarazione anagrafica effettuata ai sensi dell'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al d.p.r. 30 maggio 1989, n. 223.
Ai conviventi di fatto vengono riconosciuti i seguenti diritti che li parificano ai coniugi:
- in caso di reclusione in istituto di pena è riconosciuto il diritto di visita del convivente;
- in caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari;
- ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; o in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità' di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
- in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa casa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, questi ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni;
- nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto;
- i conviventi di fatto possono godere, a parità di condizioni del titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare costituiti dall'appartenenza al nucleo familiare/convivenza;
- il decesso di uno dei conviventi causato da un illecito altrui commesso sul posto di lavoro, durante la circolazione stradale o in altre circostanze, legittima l'altro convivente a chiedere ed ottenere il risarcimento danni da morte;
- il lavoro di uno dei conviventi nell'impresa dell'altro gli attribuisce il diritto di partecipare agli utili.
Se però la coppia di fatto si separa, la legge non prevede la corresponsione dell'assegno di mantenimento per il coniuge che fosse privo di redditi. L'unica forma di contributo prevista dalla nuova legge consiste nel diritto agli alimenti qualora l'ex convivente versi in stato di bisogno. La misura e durata degli alimenti sono stabiliti in base alla durata della convivenza.