Il divorzio si differenzia dalla separazione in quanto con questo i coniugi pongono fine definitivamente al rapporto matrimoniale (con la separazione ne sospendono gli effetti nell'attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio).
Il divorzio è disciplinato dal codice civile (art. 149 c.c.), dalla legge 898/1970 (che ha introdotto l'istituto per la prima volta in Italia) e dalla legge n. 74/1987 (che ha apportato delle modifiche significative alla precedente).
La denominazione “tecnica” è:
- scioglimento del matrimonio quando i coniugi si sono spostati con rito civile in Comune;
- cessazione degli effetti civili del matrimonio quando cessa il matrimonio concordatario (ad es. quello cattolico celebrato in Chiesa).
Anche il divorzio, a seconda che vi sia o meno consenso tra i coniugi, può essere:
divorzio congiunto, quando c'è accordo dei coniugi su tutte le condizioni da adottare – che sono le medesime della separazione -. In questo caso il ricorso (la domanda) è presentato congiuntamente da entrambi i coniugi.
divorzio giudiziale, quando non c'è accordo sulle condizioni. In questo caso il ricorso può essere presentato anche da un solo coniuge.
Le cause che permettono ai coniugi di divorziare sono tassativamente elencate nell'art. 3 della legge 898/1970: l’aver ottenuto la separazione o ipotesi limite in cui uno dei coniugi abbia attentato alla vita o alla salute dell'altro coniuge o della prole, oppure abbia compiuto specifici reati contrari alla morale della famiglia.
La causa che prevalentemente conduce al divorzio è la separazione legale dei coniugi protrattasi ininterrottamente per un periodo di tempo di mesi sei per la separazione consensuale e mesi dodici se la separazione è stata giudiziale.
Il termine è stato infatti così ridotto – dai precedenti tre anni – dalla legge n. 55 del 2015.
Il termine decorre dalla prima udienza di comparizione dei coniugi innanzi al tribunale nella procedura di separazione personale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.
Per la decorrenza del termine non vale il tempo che i coniugi hanno trascorso in separazione di fatto, senza cioè richiedere un provvedimento di omologa al Tribunale.
Il divorzio può quindi essere richiesto: - dopo la separazione giudiziale: quando è passata in giudicato la sentenza di separazione e siano decorsi 6 mesi dalla data dell’udienza presidenziale;
- in caso di separazione consensuale a seguito di omologazione del decreto disposto dal giudice e siano decorsi 6 mesi dalla data dell’udienza presidenziale;
- in caso di separazione di fatto: se la separazione è iniziata 2 anni prima del 18 dicembre 1970.
L'effetto del divorzio, a differenza della separazione è che con questo viene meno lo status di coniuge e si possono contrarre nuove nozze. La donna perde il cognome del marito. A seguito di divorzio, vengono meno anche i diritti e gli obblighi discendenti dal matrimonio (artt. 51, 143, 149 c.c.), cessa la destinazione del fondo patrimoniale (art. 171 c.c.) e viene meno la partecipazione dell'ex coniuge all'impresa familiare (art. 230 bis c.c.).
L’accordo di divorzio congiunto o la sentenza di divorzio potrà anche stabilire provvedimenti su: - questioni patrimoniali e assegnazione dell’abitazione familiare
- assegno di mantenimento al coniuge
- affidamento dei figli, collocamento, diritto di visita e mantenimento.
Per divorziare si può utilizzare anche la procedura di convenzione assistita e quella avanti all'Ufficiale dello Stato Civile come per la separazione consensuale.
Il presupposto in entrambi i casi è quello che i coniugi abbiano un accordo sulle condizioni ed inoltre, per quest’ultima procedura è richiesto che i coniugi non abbiano figli. Si può consultare Separazione dei Coniugi. Come separarsi. Cinque tipi di separazioni