Eredità e successioni

Esistono due tipi di successione: testamentaria, quando è regolata da un testamento o legittima quando è disciplinata esclusivamente dalla legge. Nel caso esista un testamento che però non disciplini l’intera successione, la stessa sarà in parte testamentaria e in parte legittima.
In ogni caso il nostro ordinamento stabilisce che una quota di eredità, (che si chiama quota legittima), spetta di diritto ai parenti più stretti.
Se il de cuius alla morte non rispetta tale quota (ad esempio dispone per testamento a favore solo di alcuni parenti o di estranei) l’erede cd. pretermesso può impugnare il testamento.
A taluni soggetti, quali il coniuge, i discendenti e gli ascendenti in mancanza di discendenti, spetta in ogni caso il diritto ad una quota di eredità. Questo diritto alla quota di legittima configura un limite all'autonomia testamentaria e s'inquadra nell'ambito della cosiddetta successione necessaria.
Per acquistare l’eredità occorre accettarla.
L’accettazione può essere espressa oppure tacita, cioè desumibile da un comportamento che manifesti la volontà di accettare (per esempio con il trasferimento della residenza nella casa ricevuta in eredità o la vendita di alcuni beni ereditari).
Per accettare espressamente occorre un atto ricevuto dal notaio o dal cancelliere del Tribunale del luogo ove il defunto aveva l’ultimo domicilio.
Se l’erede accetta, subentra al defunto anche nei debiti.
Per questo motivo la legge prevede, con le medesime formalità richieste per l’accettazione espressa, la possibilità di:

  • rinunciare all’eredità, cioè di rifiutarla (con la conseguenza, però, che saranno chiamati all’eredità i discendenti);
  • di accettare con beneficio di inventario in modo da non rispondere dei debiti del defunto con il proprio patrimonio personale, ma solo nei limiti del valore di quanto ricevuto in eredità.
    Se l’erede è un minore, incapace, o una persona giuridica, l’accettazione può essere solo con beneficio d’inventario.
    In caso di eredi minori o incapaci, per l’accettazione occorre anche l’autorizzazione del giudice tutelare (art. 320 cod. civ. per i minori; art. 374 cod. civ. per la tutela, anche richiamato dall'art. 411 cod. civ. per l’amministrazione di sostegno).
    Per quanto riguarda le quote, l'art. 565 cod civ. individua le categorie dei successibili cioè le persone che possono avere diritto all'eredità, senza disciplinarne puntualmente l'ordine: succedono i parenti e\o il coniuge ed anche lo Stato. Quest'ultimo, però, succede solo quando non sia possibile la successione degli altri chiamati.
    Gli articoli successivi dall’art. 566 e segg. cod. civ. prevedono le quote spettanti a ciascuno, a seconda che concorrono con altri o meno.
    I casi possono essere i seguenti:
  1. il defunto lascia solo il coniuge – senza figli: intera eredità al coniuge;
  2. il defunto lascia solo un figlio- l’intera eredità va al figlio;
  3. il defunto lascia il coniuge e un figlio: l’eredità si divide ½ + ½;
  4. il defunto lascia il coniuge e + figli: l’eredità si divide 1/3 al coniuge e 2/3 ai figli;
  5. il defunto lascia il coniuge senza figli e ascendenti o collaterali: l’eredità si divide 2/3 al coniuge e 1/3 agli ascendenti e collaterali;
  6. il defunto lascia solo ascendenti e collaterali (non ha né coniuge né figli): l’intera eredità va agli ascendenti e collaterali e tra questi si divide a metà: ½ va agli ascendenti e ½ si divide tra tutti i fratelli;
  7. il defunto non ha né coniuge e figli né ascendenti e fratelli: l’eredità va ai parenti entro il sesto grado;
  8. il defunto non ha neppure parenti entro il sesto grado: l’eredità va allo Stato.