Il GDPR rafforza la disciplina in tema di protezione dei dati personali dei minori, prevedendo specifiche modalità di applicazione dei principi sulla privacy e riconoscendo precisi diritti agli interessati.
E’ evidente che i minori sono soggetti deboli perché più facilmente profilabili a fini di marketing o di creazione di profili utente e quindi, sono soggetti dei quali è più facile acquisire i dati.
Come specificato nel Considerando n. 38, i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate, nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Sono, allora, tre i motivi per cui il GDPR prevede una tutela rafforzata: la loro età, l’invasività della società tecnologica e la presunzione che non conoscano la legge e i loro diritti.
Il GDPR, in quest’ottica, riconosce tutele rafforzate per i minori e precisi diritti agli interessati.
L’Articolo 8 prevede innanzitutto che, per quanto riguarda l’offerta diretta di servizi della società dell’informazione ai minori, il trattamento di dati personali è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni.
Ove il minore abbia un’età inferiore, il trattamento è lecito solo se il consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.
Gli Stati membri possono anche stabilire un’età inferiore a tali fini, purchè non inferiore ai 13 anni.
Il titolare del trattamento è tenuto ad adoperarsi in modo ragionevole per verificare che il consenso sia stato prestato o sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore, in considerazione delle tecnologie disponibili.
Il Paragrafo 3, infine, precisa che quanto dettato dalla disposizione non pregiudica il diritto generale degli Stati membri in tema di contratti, riferendosi nello specifico alle norme riguardanti la validità, la formazione o l’efficacia di un contratto rispetto a un minore.
Al momento della raccolta del consenso, il titolare del trattamento deve fornire informazioni e comunicazioni all’interessato adottando misure appropriate. L’’art. 12 del GDPR prevede proprio come deve essere strutturata l’informativa all’interessato in tema di trattamento dei dati personali.
La norma dispone che il titolare del trattamento debba fornire informazioni e comunicazioni all’interessato in forma concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro.
La norma si pone in correlazione con la previsione dell’art. 57 che, nel delineare i compiti spettanti a ciascuna autorità di controllo sul proprio territorio, fa espresso riferimento ai minori, stabilendo che sono oggetto di particolare attenzione le attività volte a promuovere la consapevolezza e a favorire la comprensione riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti in relazione al trattamento destinate specificamente ai minori.
Da ciò si ricava che se ogni interessato ha diritto ad essere informato, i minori devono essere informati con un linguaggio a loro comprensibile, con informative chiare che non contengano termini giuridici (per loro) incomprensibili e forniscano piena consapevolezza di che cosa sta per capitare ai dati che si riferiscono a loro.
Un rafforzamento dei diritti dei minori è anche previsto in relazione al diritto all’oblio e alla cancellazione dei dati.
Come visto, il diritto all’oblio è disciplinato all’art. 17 e prevede l’obbligo del titolare del trattamento di procedere senza ingiustificato ritardo alla cancellazione dei dati personali dell’interessato che ne faccia richiesta, nonché l’obbligo per i titolari che abbiano reso pubblici i dati personali in questione di informare della richiesta di cancellazione anche gli altri titolari che li trattano, ricomprendendo, ove richiesto, qualsiasi link, copia o riproduzione degli stessi.
Come si legge nel Considerando n. 65, tale diritto è rilevante se l’interessato ha prestato il proprio consenso quando era minorenne e perciò non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento, e decida – in un momento successivo – di eliminare un certo tipo di dato personale. L’interessato, prosegue il Considerando, dovrebbe poter esercitare tale diritto indipendentemente dal fatto di non essere più minore.