I diritti dei nonni

L'art. 317-bis come sostituito dall'art. 42 d. lgs. n. 154/2013, in esecuzione della delega prevista dall'art. 2 della l. n. 219/2012, è intitolato ai "Rapporti con gli ascendenti".
Esso dispone che "gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma".
ll legislatore ha, dunque, riconosciuto ai nonni una posizione di diritto autonoma, che fa da contraltare alla posizione del figlio minore di “crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti” sancita espressamente dall'art. 315 bis del codice civile (introdotto dall'art. 1 comma 8 della l. n. 219/2012). Il diritto degli ascendenti è descritto come diritto di portata generale a prescindere dall'esistenza del vincolo matrimoniale dei genitori e anche al di fuori dei casi di crisi familiare regolati, invece, dall'art. 337 -ter del codice civile che stabilisce che il figlio minore ha diritto di “conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Ciò che viene tutelato però è il diritto dei minori ad avere un rapporto stabile con i propri parenti e non il diritto dei nonni di godere dei propri nipoti. I nonni, paterni o materni, potranno dunque ricorrere al giudice per ottenere i provvedimenti idonei a tutelare il diritto dei nipoti minorenni ad avere sani rapporti con i propri ascendenti.
Tale diritto, pertanto, è solo strumentale all'interesse del minore ed è destinato a “soccombere” rispetto a quello del minore medesimo a condurre un’esistenza serena ed equilibrata «senza essere coinvolto o costretto a subire le ricadute e le ripercussioni dei cattivi rapporti tra i genitori o uno di essi e gli ascendenti». In tal senso un decreto del Tribunale per i Minorenni di Venezia del 7 novembre 2016.   D’altra parte, afferma ancora il Tribunale, è lo stesso testo dell’art. 317 bis ad imporre al giudice l’adozione dei “provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore” e non “quelli più idonei a soddisfare i desiderata degli ascendenti”.
L'art. 38 disp. att., come riformulato dall'art. 3 comma 1 l. n. 219/2012 e integrato successivamente dall'art. 96 comma 1 d.lgs. n. 154/2013, prevede che tutti i provvedimenti di cui all'art. 317-bis c.c. sono di competenza del Tribunale per i minorenni del luogo di residenza dei nipoti minori.