I figli dei conviventi

I figli naturali nati al di fuori del matrimonio sono parificati in tutto e per tutto ai figli legittimi nati in costanza di matrimonio (dlgs. n. 154/2013).
La normativa ha abrogato gli articoli 155 bis, ter, quater, quinquies e sexies ed ha introdotto gli artt. dal 337 bis al 337 octies. che si applicano sia per i casi di separazione e divorzio, sia per i figli nati fuori dal matrimonio.
Pertanto, in una coppia di fatto che si separa, ognuno dei genitori può rivolgersi al Tribunale per regolamentare il rapporto con i figli: affidamento, diritti di visita e assegno di mantenimento.
La legge 219 del 10 dicembre 2012 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre, che ha eliminato la distinzione tra figli legittimi e naturali, ha previsto la competenza del tribunale ordinario per la regolamentazione dei rapporti con i figli minori e ha previsto che nei procedimenti di affidamento e mantenimento si applicano gli articoli 737 e seguenti del Codice di procedura civile, vale a dire il rito della camera di consiglio che, «sentito il pubblico ministero», si concluderà con un decreto. La legge sancisce l'estensione delle garanzie per le obbligazioni economiche, già presenti per i figli del matrimonio, a favore di tutti i figli a prescindere dalla formalizzazione del legame tra i loro genitori.
I genitori possono proporre al Tribunale anche un ricorso congiunto nel quale si propone la ratifica di un previo accordo tra gli stessi già raggiunto.