Diverse dalle quote di successione legittima sono le quote previste per la successione necessaria, cioè le quote di legittima.
Sembra un gioco di parole ma il concetto è differente: la successione legittima è quella che si apre per legge quanto il defunto muore senza testamento. Si segue la ripartizione in quote prevista dalla legge.
Invece, se vi sono disposizioni testamentarie, la legge tutela la posizione dei parenti più prossimi riservando loro delle quote del patrimonio di cui non si può disporre. Queste quote riservate anche contro la volontà di taluno, si chiamano quote di riserva o legittima (=quote di legittima) e corrispondono alla parte di patrimonio della quale il testatore non può disporre (c.d. quota indisponibile), giacché riservate, appunto, ai soggetti cd. legittimari o riservatari.
Questa successione si chiama successione necessaria e presuppone l’esistenza di una testamentaria.
Non tutti parenti sono legittimari (hanno cioè una posizione tutelata).
L’art. 536 cod. civ. elenca le persone alle quali la legge riserva una quota di eredità. Queste sono: il coniuge, i figli (legittimi, naturali, adottivi) e gli ascendenti.
Non hanno diritto alla riserva i fratelli.
Le quote di riserva spettanti ai vari legittimari e che non possono essere lese dal testatore nella ripartizione dell'asse ereditario, nonché le quote residue delle quali lo stesso può disporre diversamente sono le seguenti:
540 c.c.: in presenza del solo il coniuge e in assenza di discendenti, la metà del patrimonio è allo stesso riservata e l’altra metà è la quota disponibile;
542, comma 1 e 2, c.c.: in presenza del coniuge e di un figlio, la quota di legittima di ciascuno è pari ad 1/3; la quota di patrimonio disponibile è il terzo residuo; se i figli sono due o più: ½ ai figli, ¼ al coniuge e ¼ è la quota disponibile;
537, 1° e 2° comma, c.c.: quando manca il coniuge e ci sono i discendenti, la quota di legittima è: in caso di un solo figlio pari a ½ e ½ la disponibile; se ci sono due o più figli, la legittima è 2/3, mentre la quota disponibile è a 1/3;
544 c.c.: in presenza di coniuge senza figli e con concorso con i soli ascendenti del defunto, al coniuge spetta la metà del patrimonio, agli ascendenti ¼ della quota legittima e la quota disponibile è pari a ¼;
538 c.c.: in presenza dei soli ascendenti, la quota legittima è pari ad 1/3 del patrimonio, mentre quella disponibile è pari a 2/3.
In ogni caso, al coniuge, anche se concorra con figli o ascendenti, spetta il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, oltre all'uso dei mobili ivi contenuti, laddove di proprietà del defunto o comune. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile del patrimonio (in aggiunta alla quota di legittima) e "qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli" (art. 540, 2° comma, c.c.).
L’art. 548 cod. civ. prevede che il coniuge separato a cui non sia stata addebitata la separazione, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato. In caso di addebito della separazione, il coniuge ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio, commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, solo se al momento dell'apertura della successione, godeva di assegno di mantenimento a carico del coniuge deceduto.