Le autorizzazioni da chiedere al giudice tutelare

Le autorizzazioni da chiedere al giudice tutelare

Ai sensi dell’art. 320 cod. civ. i genitori di un minore congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni.
La norma specifica che:
(i) gli atti di ordinaria amministrazione esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento (cioè le locazioni), possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.
In caso di contrasto su questioni di particolare importanza, l’art. 316 cod. civ. prevede che ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.
Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio.
Il giudice competente, pur a seguito della riforma introdotta con il D.Lgs 154/2013 è il Giudice tutelare.
(ii) gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione devono essere preventivamente autorizzati dal Giudice tutelare.
Gli atti che richiedono l’autorizzazione sono:

  • alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte
  • accettare o rinunciare a eredità o legati
  • accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali
  • compiere altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione
  • promuovere giudizi relativi a tali atti, transigere o compromettere in arbitri
  • riscuotere capitali (ad es. risarcimento dei danni per sinistro, incasso di somme depositate su libretti postali e depositi bancari intestati ai minori).
    Detti atti sono da autorizzarsi da parte del giudice tutelare per necessità o utilità evidente del figlio. I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.
    Il genitore che ha l’affido esclusivo o i genitori devono presentare presso la Cancelleria del Giudice Tutelare competente per territorio - considerando la residenza del minore:
  • un ricorso debitamente compilato e motivato
  • la nota di iscrizione a ruolo
  • la necessaria documentazione giustificativa (p. es. l’offerta della banca relativa all'investimento proposto, la bozza del contratto da stipulare ecc.)