L’art. 747 Codice di procedura civile prevede che per vendere beni ereditari è necessario chiedere l’autorizzazione a vendere al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.
Nel caso in cui i beni appartengono a incapaci deve essere sentito il giudice tutelare.
Il giudice provvede sul ricorso con decreto, contro il quale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 739.
Se l'istanza di autorizzazione a vendere riguarda l'oggetto d'un legato di specie, il ricorso deve essere notificato al legatario.
L'autorizzazione del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione è richiesta non soltanto per la vendita, unica operazione espressamente prevista dalla norma in esame, ma per tutti gli altri atti di disposizione e di straordinaria amministrazione, come la permuta, la datio in solutum, la costituzione di diritti reali o un'eventuale divisione ereditaria, che sono idonei ad incidere sulla capienza dell'asse ereditario. E’ richiesta sia per vendere beni mobili che per gli immobili.
In seguito alla riforma apportata dal d. lgs. 19-2-1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, gli atti di disposizione che hanno ad oggetto beni ereditari mobili sono autorizzati dal Tribunale in composizione monocratica mentre quelli che hanno ad oggetto beni immobili sono di competenza del Tribunale in composizione collegiale.
Si ritiene che non sia richiesta autorizzazione per incassare somme (ad es. di polizze o dalla banca) perché si tratta di beni fungibili.
La norma si applica – quindi l’autorizzazione è richiesta – per gli atti di disposizione relativi ai beni di un'eredità non ancora accettata ed amministrata dal chiamato, possessore o non possessore (460), o dal curatore dell'eredità giacente (531) ovvero i beni di eredità accettata con beneficio d'inventario (490 ss.), i beni oggetto di sostituzione fedecommissaria (692), nonché quelli amministrati dall'esecutore testamentario (703), per i beni devoluti in eredità o in legato oggetto di condizione sospensiva o in favore di nascituri e per i quali sia nominato un amministratore ai sensi degli artt. 641 ss. c.c.
Gli incapaci, minori, anche emancipati, interdetti, inabilitati e soggetti beneficiari in amministrazione di sostegno devono necessariamente accettare l’eredità con beneficio d'inventario ai sensi degli artt. 471 e 472 cod. civ..
Perciò questi soggetti devono sempre chiedere l’autorizzazione a vendere detti beni. L’istanza va fatta ai sensi dell’art. 747 c.p.c. ma, poiché si tratta di soggetti incapaci, l’autorizzazione va preceduta dal parere del giudice tutelare.
Solo se il bene era già parte del patrimonio dell’incapace prima che fosse sottoposto al regime di protezione (ad esclusione che per il minore ovviamente) si deve chiedere solo l’autorizzazione del giudice tutelare.
Nel caso degli atti di disposizione che hanno ad oggetto beni immobili del minore soggetto alla potestà dei genitori è necessario specificare che sarà il giudice tutelare del luogo di residenza del minore ai sensi dell'art. 320 c.c. a dover autorizzare la vendita dei beni che sono definitivamente acquisiti nel patrimonio del minore in seguito alla chiusura del procedimento di accettazione dell'eredità cono beneficio di inventario. Mentre sarà il Tribunale del luogo dell'apertura della successione come previsto al primo comma della norma in esame ad avere la competenza per autorizzare gli atti di disposizione quando il procedimento di acquisto non si sia ancora perfezionato essendo ancora pendente la procedura di accettazione con beneficio di inventario.