Nella pronunce giurisprudenziali concernenti l'affidamento dei figli minori, tanto se riferite ad ipotesi in cui sia stato adottato il modello bigenitoriale di affidamento condiviso, quanto se riferite al modello monogenitoriale di affidamento esclusivo (ormai ipotesi del tutto eccezionale), secondo quanto disposto dall’articolo 373 ter (prima 155 c.c., comma 2) cod. civ., ‘‘il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità’’.
Nell'ambito della modalità di contribuzione al mantenimento dei figli minori o non economicamente autosufficienti la normativa vigente individua il mantenimento diretto come il regime preferibile in caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza dei genitori già dalla riforma di cui alla legge n. 54/2006.
La previsione del mantenimento diretto è quello che si realizza insomma durante la fase fisiologica del matrimonio e valorizza il ruolo dei genitori e ne esalta la contribuzione diretta nella vita dei figli secondo una logica di effettiva compartecipazione e contributo (personale oltre che materiale) alla loro crescita.
Nel contempo richiede, per la corretta applicazione, una grande maturità e ponderazione da parte dei genitori.
Nelle prassi giudiziarie, è noto che si faccia luogo alla previsione di un assegno periodico, ma ciò non toglie che l’assegno di mantenimento è previsto dal sistema “ove necessario”, come prescrive il testo dell’art. 337 ter c.c. sopra richiamato, in funzione perequativa o perché vi è un collocamento prevalente presso uno dei due genitori e non si può far luogo interamente al mantenimento diretto o, pur in presenza di un collocamento sostanziale che consente di dare luogo al mantenimento diretto, questo deve essere comunque perequato con un assegno al fine di equilibrare le posizioni dei due genitori. La perequazione opera in considerazione dei criteri nella stessa norma previsti: criteri relativi sia alla posizione dei genitori - con riferimento alle capacità patrimoniali complessivamente intese, alla contribuzione diretta attuata da ciascuno in termini di permanenza del figlio presso di sé ed alla valenza economica del tempo e delle energie e risorse di accudimento che ciascun genitore offre quotidianamente al proprio figlio - sia alla posizione del figlio, con riferimento alle esigenze dello stesso ed il tenore di vita da questi goduto in precedenza.
La legge prevede anche la possibilità che il giudice tenga conto di «diversi accordi liberamente raggiunti dalle parti».
Ad esempio, nel caso in cui l’altro genitore abbia un’adeguata autosufficienza economica, l’obbligo di mantenimento dei figli può essere adempiuto anche attraverso un accordo che preveda, in sostituzione o in concorso con un assegno periodico, l’attribuzione ai figli della proprietà di beni mobili o immobili.
L’Unione Nazionale delle Camere Minorili, ha proposto delle possibili soluzioni e strumenti per la predeterminazione delle modalità di gestione delle spese straordinarie tra genitori:
a) Costituzione di un fondo
Le parti possono convenire, di destinare una somma alla costituzione di un fondo che potrà essere gestito da uno dei genitori con obbligo di rendicontazione periodica all'altro (ad es. semestrale) e facoltà di controllo da parte del genitore che non gestisce. Le parti possono individuare una somma da versare ogni mese o anno per incrementare il fondo. Il fondo potrebbe essere previsto anche per le spese ordinarie.
In caso di previsione di affido esclusivo, il fondo potrebbe essere gestito dal genitore affidatario, con obbligo di rendiconto al genitore non affidatario che avrà diritto di controllo della gestione, anche prima del rendiconto.
Nulla esclude di prevedere che il fondo venga gestito congiuntamente con condivisione della scelta e della spesa.
In caso di esaurimento del fondo, le parti possono convenire di ricostituire il medesimo ovvero di partecipare alla spesa straordinaria in ragione della percentuale del 50% ovvero di quella maggiore o inferiore individuata dalle parti.
b) Ripartizione delle spese straordinarie per tipo
I genitori possono convenire di dividere le spese straordinarie per tipologia e ripartirne la gestione ed anticipazione tra loro, ferma restando la condivisione della scelta e della spesa (ad esempio: il padre si occupa dello sport, la madre dei libri di scuola; il padre si occupa delle spese odontoiatriche la madre di quelle oculistiche ecc…). Le parti potrebbero altresì convenire di rendicontare periodicamente e compensare le posizioni dare-avere inerenti le voci di spesa.
c) Stipulazione di apposita copertura assicurativa per le spese che lo consentono, come quelle mediche straordinarie.
I genitori, oltre l’ipotesi di suddivisione e rimborso della spesa straordinaria, potrebbero prevedere la stipula di polizze assicurative con diverse coperture annue il cui costo verrebbe ripartito tra loro in ragione della percentuale concordata.