Nella pronunce giurisprudenziali concernenti l'affidamento dei figli minori, tanto se riferite ad ipotesi in cui sia stato adottato il modello bigenitoriale di affidamento condiviso, quanto se riferite al modello monogenitoriale di affidamento esclusivo (ormai ipotesi del tutto eccezionale), secondo quanto disposto dall’articolo 373 ter (prima 155 c.c., comma 2) cod. civ., ‘‘il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità’’.
Sebbene la legge n. 54 del 2006 prescriva quale regime preferibile quello del mantenimento diretto, tuttavia, nella prassi giudiziaria si è soliti disporre, a carico del genitore non collocatario (o non affidatario), l’obbligo di corrispondere un assegno mensile a titolo di contribuzione al mantenimento della prole, oltre a fissare una percentuale (100%; 50%; 70% etc.) a suo carico dell’entità delle spese straordinarie.
Perciò, oltre all'assegno periodico, normalmente, viene posto a carico del genitore non collocatario (o non affidatario) dei figli anche l’obbligo di contribuire alle spese straordinarie. Tali spese, infatti, sono comunemente intese come gli esborsi legati a necessità occasionali o imprevedibili, non quantificabili in via preventiva, o perché legate a fatti sopravvenuti e non preventivabili, o perché eventuali.
Sono comunque spese non “ordinarie” cioè che non essere possono essere previste forfettariamente nell'importo generale dell’assegno di mantenimento.
Il Tribunale normalmente ripartisce la spesa in misura del 50%, ma può anche ripartire tali spese in una diversa percentuale (ad es. 30 e 70%), quando risulti una sproporzione evidente tra i redditi dei genitori.
In ogni caso, il giudice, nel porre a carico del coniuge obbligato, oltre all'assegno di mantenimento in danaro, altre spese, deve procedere all'accertamento del loro importo, così da poterle complessivamente valutare, insieme con l'assegno in danaro, in rapporto sia alle esigenze del coniuge in cui favore è disposto il mantenimento, sia ai redditi dello stesso obbligato.
Ciò significa, peraltro, che, se spese straordinarie non sono state previste in sede di determinazione dell'assegno di mantenimento, le stesse devono ritenersi inglobate in esso.
E’ noto come la maggiore litigiosità tra i coniugi riguardi proprio la natura delle spese da rimborsare al genitore anticipatario.Per tale motivo, molti Tribunali hanno redatto delle linee guida che possono essere adottate dai genitori ed indicate a disciplinare le situazioni concrete.
Il 14 novembre 2017 la Corte di Appello di Milano, il Tribunale di Milano, il Consiglio dell'Ordine Milano e l'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano hanno sottoscritto le "Linee Guida per le spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti" con il precipuo intento, nel prioritario interesse dei figli, di individuare una prassi condivisa fra magistrati ed avvocati volta "a risolvere o quantomeno limitare le ragioni del conflitto nel momento della crisi familiare"
Le Linee Guida precisano nelle premesse che:
(i) l'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e, pertanto, devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco;
(ii) gli assegni familiari devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvi diversi accordi fra le parti o diversa indicazione giudiziale.
Al di fuori di queste voci di spesa correnti (ovvero quelle sinora definite ordinarie) si precisa che per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà (funzionale).
Oltre all'individuazione dei predetti principi generali le Linee Guida entrano nel dettaglio indicando le singole voci di spesa e distinguendo, all'interno delle stesse, tra quelle che vanno previamente concordate tra i genitori e quelle che non necessitano, al contrario, di tale preventivo accordo secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista; f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici.
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali).
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout);
e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
In ordine alle spese straordinarie da concordare viene infine specificato quale debba essere la modalità per il rimborso della quota al genitore anticipatario precisando che:
(i) il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) e che, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.;
(ii) il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.