Il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio può essere fatto sia dalla madre che dal padre.
Quando un bambino nasce da una coppia sposata, questo si presume figlio dei coniugi e acquisisce in via automatica la condizione di figlio da cui scaturiscono i normali effetti in relazione alla responsabilità genitoriale, all'obbligo di mantenimento, di cure, educazione e istruzione da parte dei genitori. Il matrimonio, infatti, determina l’attribuzione automatica dello stato di figlio dei coniugi.
Per i figli nati fuori dal matrimonio occorre un titolo affinché possa parlarsi di «stato di figli». Questo titolo sorge proprio a seguito del riconoscimento.
Il riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio può avvenire tanto al momento della nascita quanto in un momento successivo da parte di uno o di entrambi i genitori con una apposita dichiarazione resa:
- davanti all'Ufficiale di Stato civile,
- in un atto pubblico (davanti ad un notaio),
- in un testamento (in tal caso produrrà i suoi effetti dal momento della morte del testatore),
- a seguito di una domanda rivolta al giudice.
Chi riconosce il figlio per primo non potrà anche comunicare le generalità dell’altro genitore.
Perciò, se il bambino è stato riconosciuto prima dalla madre, al padre sarà consentito riconoscerlo solo previo consenso della madre che lo abbia già riconosciuto (e viceversa).
Il riconoscimento:
– comporta l’assunzione della responsabilità genitoriale e i diritti successori riguardo al genitore da cui è stato fatto;
– produce (contrariamente al passato) effetti anche nei confronti dei parenti di colui che ha effettuato il riconoscimento. Rappresentativo appare, a riguardo, il diritto dei nonni di rivolgersi al giudice nel caso in cui venga loro impedito di frequentare i nipoti.
Quale cognome assume il figlio riconosciuto? Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo abbia riconosciuto. Se è nato fuori dal matrimonio ma è stato riconosciuto da entrambi i genitori assume il cognome del solo padre. Se il padre riconosce il figlio dopo la madre, è possibile chiedere al giudice che il figlio assuma il cognome paterno, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello materno.
Se il minore non venga riconosciuto da nessuno dei genitori, il nome e il cognome gli vengono attribuiti dall'Ufficiale di Stato civile.