Riconoscimento dei figli naturali e mantenimento

Riconoscimento dei figli naturali e mantenimento

Il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio può essere fatto sia dalla madre che dal padre.
Quando un bambino nasce da una coppia sposata, questo  si presume figlio dei coniugi e acquisisce in via automatica la condizione di figlio da cui scaturiscono i normali effetti in relazione alla responsabilità genitoriale, all'obbligo di mantenimento, di cure, educazione e istruzione da parte dei genitori. Il matrimonio, infatti, determina l’attribuzione automatica dello stato di figlio dei coniugi.
Per i figli nati fuori dal matrimonio occorre un titolo affinché possa parlarsi di «stato di figli». Questo titolo sorge proprio a seguito del riconoscimento.
Il riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio può avvenire tanto al momento della nascita quanto in un momento successivo da parte di uno o di entrambi i genitori con una apposita dichiarazione resa:
- davanti all'Ufficiale di Stato civile,
- in un atto pubblico (davanti ad un notaio),
- in un testamento (in tal caso produrrà i suoi effetti dal momento della morte del testatore),
- a seguito di una domanda rivolta al giudice.
Chi riconosce il figlio per primo non potrà anche comunicare le generalità dell’altro genitore.
Perciò, se il bambino è stato riconosciuto prima dalla madre, al padre sarà consentito riconoscerlo solo previo consenso della madre che lo abbia già riconosciuto (e viceversa).
Il riconoscimento:
– comporta l’assunzione della responsabilità genitoriale e i diritti successori riguardo al genitore da cui è stato fatto;
– produce (contrariamente al passato) effetti anche nei confronti dei parenti di colui che ha effettuato il riconoscimento. Rappresentativo appare, a riguardo, il diritto dei nonni di rivolgersi al giudice nel caso in cui venga loro impedito di frequentare i nipoti.
Quale cognome assume il figlio riconosciuto? Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo abbia riconosciuto. Se è nato fuori dal matrimonio ma è stato riconosciuto da entrambi i genitori assume il cognome del solo padre. Se il padre riconosce il figlio dopo la madre, è possibile chiedere al giudice che il figlio assuma il cognome paterno, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello materno.
Se il minore non venga riconosciuto da nessuno dei genitori, il nome e il cognome gli vengono attribuiti dall'Ufficiale di Stato civile.