Risarcimento al padre naturale per nascita indesiderata

Risarcimento al padre naturale per nascita indesiderata

In un procedimento per la dichiarazione della paternità naturale il padre si era costituito ed aveva richiesto alla donna il risarcimento del danno deducendo che la madre aveva deciso di partorire all'insaputa e contro la sua volontà e che lo stesso era rimasto ignaro del concepimento.
E’ legittimo chiedersi il padre naturale abbia diritto di essere risarcito per la nascita indesiderata.
Secondo la Cassazione, il fatto "nascita" non può essere definito come un "illecito civile" risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c. Quindi anche se “indesiderata” la nascita di un figlio può essere considerato un illecito civile, risarcibile ai sensi dell’art. 2043 c.c.
E’ quanto statuito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15544 del 22 giugno 2017 che, pur avendo dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal padre osservando che il ricorrente si era limitato a chiedere alla Corte un riesame del merito della controversia, non ammesso in sede di ricorso per Cassazione (art. 360 c.p.c.), ha confermato la sentenza impugnata proprio ribadendo che la "procreazione" non può essere integrare fatto illecito rientrare nella definizione di “illecito”, di cui all'art. 2043 c.c. condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.
La sentenza di appello aveva precisato al padre che la domanda risarcitoria proposta non poteva essere accolta, in quanto egli aveva liberamente deciso di avere rapporti sessuali senza l’uso di contraccettivi, accettando, dunque, il rischio di una possibile procreazione.