Unione civile è il termine con cui nell'ordinamento italiano si indicano tutte quelle forme di convivenza di coppia, basate su vincoli affettivi ed economici, alle quali la legge riconosce uno status giuridico analogo, per moltissimi aspetti, a quello riconosciuto al matrimonio.
L'Unione può essere costituita solo tra persone maggiorenni dello stesso sesso e comporta il riconoscimento giuridico della coppia. Vengono perciò estesi alle coppie omosessuali la quasi totalità dei diritti e dei doveri previsti per il matrimonio.
L'istituto, in vigore dal 5 giugno 2016, è stato introdotto dall'art 1, commi 1-35, della Legge 20 maggio 2016, n. 76 (cd legge Cirinnà), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 21 maggio 2016 (GU Serie Generale n.118 del 21-5-2016) e denominata "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".
Prende il nome da Monica Cirinnà, senatrice del Partito Democratico, promotrice e firmataria della legge.
L’Unione si costituisce con una dichiarazione all'ufficiale di stato civile, da rendere alla presenza di due testimoni. L'atto di unione civile è registrato nell'archivio dello stato civile.
La legge prevede i casi in cui non è possibile costituire l’unione: incapacità di una delle parti; rapporto di affinità o di parentela tra le parti; quando una delle parti è già sposata o ha un'unione civile con un altro soggetto.
Non è poi possibile costituire tale vincolo in presenza di cause cd. impeditive: se una delle parti è stata condannata in via definitiva per omicidio, anche solo tentato, nei confronti del coniuge o di soggetto già unito civilmente con l'altra. Si tratta in buona sostanza delle stesse cause previste dal codice civile come cause impeditive del matrimonio. L’esistenza di una causa impeditiva produce la nullità dell'unione.
Dall'unione civile nasce in capo a ciascun membro l'obbligo alla coabitazione e all'assistenza morale e materiale. Ognuna delle parti è tenuta a contribuire ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze e alla rispettiva capacità di lavoro, sia professionale che casalingo.
In sostanza i partners acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri.
La coppia può scegliere il cognome della famiglia tra quelli dei due membri con dichiarazione all'ufficiale di stato civile e fatta salva la possibilità di ognuno di anteporre o posporre il cognome dell'altro al proprio.
Come per il matrimonio, anche per l’unione, la coppia deve scegliere il regime patrimoniale del vincolo tra quello della comunione e quello della separazione dei beni. In mancanza di indicazione, il regime ordinario è quello della comunione dei beni. La coppia può inoltre costituire un fondo patrimoniale, e all'unione possono applicarsi, se ne ricorrono i presupposti, le norme dell'impresa familiare, della comunione legale e della comunione convenzionale.
Alle unioni civili si applica la disciplina delle successioni e quindi, come nel caso dei coniugi legati da matrimonio, al partner omosessuale del de cuius spetterà l'intera eredità in mancanza di figli, fratelli, sorelle e ascendenti del defunto; i due terzi dell'eredità in presenza di ascendenti, fratelli o sorelle del defunto; metà dell'eredità in caso di concorso con un solo figlio o un suo terzo in caso di concorso con più figli del defunto. Del pari, i membri dell’unione, a livello successorio, godono del diritto di abitazione sulla casa familiare e di uso sui mobili che l'arredano.
Non è riconosciuta la possibilità che un membro della coppia adotti il figlio minore dell’altro -nato da fecondazione eterologa o da gestazione con altri soggetti - (cd. stepchild adoption).
La giurisprudenza però ha riconosciuto l’adottabilità applicando altre norme dell’ordinamento ed in particolare, l'adozione in casi particolari prevista dall'art. 44, comma 1, lett. d) della l. n. 184/1983.
La Cassazione (sentenza. n. 12962/2016) ha statuito che all'adozione di cui all'art. 44 possono accedere sia le persone singole che le coppie di fatto e che “l'esame dei requisiti e delle condizioni imposte dalla legge, sia in astratto ("la constatata impossibilità dell'affidamento preadottivo"), sia in concreto (l'indagine sull'interesse del minore imposta dall'art. 57, comma 1, n. 2), non può essere svolto - neanche indirettamente - dando rilievo all'orientamento sessuale del richiedente e alla conseguente natura della relazione da questo stabilita con il proprio partner"
La legge parifica il componente dell’unione al coniuge anche per quanto riguarda i diritti spettanti al coniuge in confronto al datore di lavoro dell’altro coniuge e pertanto riconosce il diritto del partner di percepire tutte le indennità previste dalla legge.
Alle unioni civili, si applica anche la disciplina del congedo matrimoniale e del licenziamento in costanza di matrimonio (da considerarsi nullo), nonché le disposizioni in materia di permessi per lutto o per eventi particolari o per assistere il coniuge disabile e quelle in materia di trattamento economico, per massimo due anni, per assistere una persona affetta da disabilità accertata.
Così viene pure riconosciuto il diritto ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time nel caso in cui una parte abbia la necessità di assistere il partner malato oncologico.
Allo scioglimento dell’unione civile sono collegati effetti immediati e non è richiesto, come per il matrimonio, un periodo di separazione antecedente al divorzio.